LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 2-11-1993
REGIONE CAMPANIA

<< Tutela degli animali d' affezione e istituzione
dell' anagrafe canina >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 48
del 8 novembre 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  La presente legge regionale disciplina la tutela degli
animali d' affezione, promuove la protezione degli animali,
istituisce l' anagrafe canina.
  2.  Agli effetti della presente legge si considerano animali
d' affezione: cani, gatti e gli altri animali domestici.
  3.  Altresì , la presente legge:
a) promuove l' educazione alla convivenza con gli animali
ed un uso degli stessi rispettoso delle leggi naturali,
biologiche, fisiche e psichiche di cui sono portatori, al fine
di realizzare sul territorio regionale un rapporto equilibrato
tra le persone umane, gli animali e l' ambiente;
  b) disciplina il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione,
la prevenzione delle malattie proprie della specie e di quelle
trasmissibili alla specie umana e alle altre specie animali.
  4.  All' attuazione della presente legge provvedono, nei
rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le
 UUSSLL con la collaborazione degli enti e delle
associazioni protezionistiche, zoofile e animalistiche.

 

 

ARTICOLO 2

 Trattamento degli animali d' affezione
 1.  E' vietato a chiunque sopprimere, seviziare e
maltrattare cani, gatti e gli altri animali d' affezione.
  2.  La soppressione degli animali di cui al primo comma
può  avvenire soltanto nei casi, con le modalità  e dai soggetti
previsti dai comma 6 e 9 dell' articolo 2 della legge 14 agosto
1991, n. 281.
  3.  In ogni caso i medici veterinari che hanno effettuato
la soppressione dell' animale ai sensi del comma precedente
sono tenuti a certificare alla USL di appartenenza per
territorio i motivi diagnostici dell' abbattimento.
  4.  E' vietato a chiunque abbandonare gli animali di cui
è  proprietario o detentori o comunque ospitati nella propria
abitazione.
  5.  E' vietato a chiunque cedere o vendere animali di
cui al primo comma per la vivisezione o qualunque altro
altro tipo di sperimentazione.
  6.  Sono vietati spettacolo, gare, competizioni sportive,
rappresentazioni di ogni genere, pubbliche e private che
consentano maltrattamenti e sevizie agli animali.
  7.  Tra gli altri, sono considerati maltrattamenti fisici la
violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete,
somministrazione di droghe, incrudelimenti nel campo del
lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego
antifisiologico, sono considerati maltrattamenti genetici le
selezioni genetiche e gli interventi su cromosomi per ottenere
prestazioni o produzioni animali;  sono considerati
maltrattamenti meccanici la costrizione in condizioni di
allevamento che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo
delle ordinarie attività  fisiche e l' alimentazione forzata.

 

 

ARTICOLO 3

 Anagrafe canina
 1.  E' istituita in ogni USL del territorio regionale
l' anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a
qualsiasi titolo residente nella Regione Campania o ivi
dimorante per in periodo di tempo superiore a 90 gg, deve
iscrivere il cane.
  2.  L' iscrizione deve avvenire entro il termine di tre mesi
dalla nascita o dall' acquisizione del possesso.
  3.  Viene istituito presso l' anagrafe canina di ogni USL
un apposti registro su cui vengono registrate generalità
ed indirizzo del proprietario o del detentore, codice
assegnato all' animale e agli interventi di profilassi e di
polizia veterinaria eseguiti sul cane.
  4.  La USL rilascia al proprietario o al detentore del cane
un documento che registra  dati di cui al comma
precedente.
  5.  Il cane iscritto all' anagrafe è  contrassegnato da un
tatuaggio indolore da apporre sulla parte interna della
coscia e dell' orecchio destro, a discrezione del veterinario
a seconda della razza di appartenenza del cane, recante un
numero progressivo e la sigla della USL.
  6.  L' operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l' ottavo
mese di vita dell' animale.
  7.  Il tatuaggio è  eseguito a cura dei servizi veterinari
della USL o da veterinari liberi professionisti convenzionati
con le UUSSLL.
  8.  Il proprietario o il detentore del cane è  tenuto a
segnalare entro 15 giorni all' anagrafe canina la variazione
della propria residenza, il trasferimento della proprietà , lo
smarrimento o il decesso del cane.
  9.  Nel caso di variazione della residenza del proprietario
o del detentore o di trasferimento della proprietà , il cane
deve essere reiscritto presso l' anagrafe della USL
competente per territorio con il tatuaggio ad esso già
attribuito.
  10.  I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe devono
essere comunicati a coloro che ne facciano richiesta.

 

 

ARTICOLO 4

 Altri compiti della UUSSLL.
 1.  Oltre alle normali funzioni di competenza e alla cura
dell' anagrafe canina l' unità  veterinari di ogni USL svolge,
in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
- predispone ed effettua vaccinazioni e controlli
sanitari;
  - predispone ed effettua, con il consenso del
proprietario o del detentore, interventi atti al controllo delle
nascite delle popolazioni canine e feline, con mezzi chimici
e chirurgici;
  - predispone ed effettua interventi finalizzati alla
profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.
  2.  Gli interventi di cui al comma precedente sono
effettuati a titolo gratuito.

 

 

ARTICOLO 5

 Rifugi municipalizzati per cani e ricoveri
 1.  I canili municipali assumono la denominazione di
rifugi municipali per cani.
  2.  La Regione, d' intesa con province e comuni,
promuove la costruzione di rifugi municipali per cani e la
riqualificazione di quelli già  esistenti.
  3.  Presso ogni rifugio municipale per cani dovrà  essere
operante una unità  veterinaria dipendente della USL
competente per territorio preposta ad eventuali interventi
sanitari su cani ospitati.
  4.  I comuni concedono in comodato appositi terreni e
strutture destinati al ricovero permanente degli animali,
agli enti ed alle associazioni protezionistiche, zoofile e
animalistiche iscritte all' albo regionale che ne facciano
richiesta.
  5.  Agli animali ospitati nei rifugi municipali per cani e
nei ricoveri privati sono assicurate condizioni di vita
adeguate alla loro specie e non mortificanti.

 

 

ARTICOLO 6

 Guardia veterinaria
 1.  Ogni rifugio municipale è  dotato di un servizio
permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi
urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi
chirurgici.

 

 

ARTICOLO 7

 Controllo del randagismo
 1.  I cani vaganti regolarmente tatuati, ritrovati ed
ospitati nei rifugi municipali per cani o nei ricoveri privati
devono essere restituiti al proprietario o al detentore che
ne abbia denunciato la scomparsa.
  2.  I cani vaganti non tatuati che sono ritrovati dal
servizio veterinario della USL competente per territorio
sono ospitati negli appositi rifugi municipali per cani.
  3.  I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al
detentore che provvede a regolarizzare la posizione degli
stessi secondo la presente legge.
  4.  I cani non reclamati entro 15 gg possono essere
ceduti gratuitamente a privati che diano garanzia di buon
trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche, zoofila
e animaliste, previo trattamento profilattico contro la
rabbia, l' ecchinococcosi ed altre malattie trasmissibili.
  5.  I veterinari che nell' esercizio della loro attività
professionale accertano che un cane è  sprovvisto del
tatuaggio devono darne comunicazione alla unità
veterinaria della USL competente per territorio.

 

 

ARTICOLO 8

 Protezione dei gatti in libertà
 1.  I gatti che vivono in libertà  sono tutelati dalla
Regione.
  2.  I gatti liberi devono essere sterilizzati in modo
indolore dalla unità  veterinaria della USL competente per
territorio e riammessi nel loro gruppo.
  3.  Enti e associazioni iscritte all' albo regionale possono
avere in gestione le colonie feline che vivono in libertà
curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

 

 

ARTICOLO 9

 Trasporto degli animali
 1.  Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque
siano effettuati o per qualunque motivo, devono avvenire
senza sofferenza per gli stessi e in modo adeguato alla loro
specie.
  2.  Sono considerate forme di sofferenza anche la
privazione di cibo e di acqua, la reclusione in ambienti
troppo ristretti, la scarsa ventilazione, la esposizione alle
intemperie, la costrizione in ambienti non igienici.
  3.  I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere
tali da consentire la ispezione e la cura degli animali
trasportati.
  4.  Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1982, n. 624 emanato in attuazione della direttiva CEE
n. 77/ 489 in materia di protezione degli animali.

 

 

ARTICOLO 10

 Educazione e formazione
 1.  La Regione promuove in collaborazione con le
province, i comuni, le categorie e gli enti e le associazioni
interessate iniziative di informazione e di educazione al
rispetto e alla protezione degli animali.
  2.  Tali iniziative sono rivolte ai proprietari e ai detentori
di animali, ai giovani in età  scolare e all' opinione pubblica
in genere.
  3.  La Regione diffonde, attraverso i mezzi di comunicazione
di massa, le nuove norme sancite dalla presente legge.
  4.  La Regione istituisce o autorizza l' istituzione di corsi
di formazione professionale per personale ausiliario da
utilizzare presso strutture veterinarie private.
  5.  La Regione altresì  istituisce, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione
con province, associazioni ed ordini professionali dei medici
veterinari, nell' ambito del piano annuale di formazione
professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per
guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di
riqualificazione del personale dei servizi veterinari delle
unità  sanitarie locali.

 

 

ARTICOLO 11

 Guardie zoofile
 1.  Per la vigilanza e l' osservazione delle disposizioni della
presente legge possono essere utilizzate anche guardie
zoofile volontari dei comuni in conformità  all' articolo 5
del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.
  2.  Le guardie zoofile sono nominate altresì  dal
Presidente della Giunta regionale su proposta degli enti e
delle associazioni protezionistiche zoofile e animaliste
iscritte all' albo regionale.
  3.  Per lo svolgimento di tale attività  gli enti e le
associazioni possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle
liste di leva a cui è  stata riconosciuta la facoltà  all' obiezione
di coscienza a servizio militare, ai sensi e per gli effetti
della legge 15/ 12/ 1972, n. 772 e successive modificazioni.
  4.  Il servizio sostitutivo civile nell' attività  zoofila dovrà
avvenire previa convenzione tra il Ministero per la Difesa e
gli enti o associazioni indicati, secondo le norme del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977.  n. 1139.

 

 

ARTICOLO 12

 Istituzione albo regionale delle associazioni
per la protezione degli animali
 1.  E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale
l' albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui
hanno diritto di essere iscritte le associazioni per la
protezione degli animali costituite per atto pubblico
operanti in Campania, che ne facciano richiesta.
  2.  Ai fini dell' iscrizione all' albo le associazioni che
faranno richiesta dovranno presentare domanda scritta al
Presidente della Giunta regionale corredata da copia
dell' atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità
protezionistiche e l' assenza di scopo di lucro.
  3.  La Regione può  erogare alle associazioni iscritte
all' albo regionale contributi annuali per progetti specifici
di tutela e protezione degli animali.
  Ciascuna associazione dovrà  presentare rendiconto
semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti.

 

 

ARTICOLO 13

 Sanzioni amministrative
 1.  Chiunque abbandoni cani, gatti, o qualsiasi altro
animale custodito nella propria abitazione è  punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
lire duemilionicinquecentomila a lire cinquemilioni.
  2.  Chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all' anagrafe è  punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire trecentomila.
  3.  Chiunque avendo iscritto il cane all' anagrafe, omette
di sottoporlo al tatuaggio è  punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire
duecentocinquantamila.
  4.  Chiunque fa commercio di animali d' affezione a fine
di vivisezione o qualunque altro tipo di sperimentazione è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di lire settemilionicinquecentomila a lire
quindicimilioni.
  5.  Il medico veterinario che omette la certificazione
dell' avvenuta soppressione dell' animale ai sensi del comma
3 dell' art. 2, è  punito con l' ammenda da L. 500.000 a
L. 1.000.000.
  6.  Gli importi delle sanzioni di cui al precedente comma
sono riscossi dalle Unità  Sanitarie Locali competenti per
territorio ed acquisiti i relativi bilanci con destinazione
alle finalità  della presente legge.

 

 

ARTICOLO 14

 Norme transitorie
 1.  In sede di prima applicazione i proprietari o detentori
di cani devono provvedere all' iscrizione dei propri cani
all' anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 15

 Finanziamenti
 1.  All' onere di lire 200 milioni derivanti dall' attuazione
della presente legge per l' anno finanziario 1993 si fa fronte
con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa,
di cui al Capitolo 7632, di nuova istituzione, dello stato di
previsione dalla spesa, con la denominazione " Tutela degli
animali di affezione e istituzione anagrafe canina", mediante
prelievo dell' occorrente somma dal Capitolo 1030 dello stato
di previsione della spesa che si riduce di pari importo.
  2.  Agli oneri per gli anni successivi si provvederà  con
la legge di bilancio.

 

 

ARTICOLO 16

 Abrogazione
 1.  La legge regionale 27 aprile 1990, n. 23 è  abrogata.

 

 

ARTICOLO 17

 Norme di rinvio
 1.  Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si
applica la normativa statale vigente in materia.

 

 

ARTICOLO 18

 Dichiarazione d' urgenza
 La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi dell' art.
127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Campania.
 Napoli, 2 novembre 1993